Il mio studio di consulenza aziendale, noto a Bologna e provincia come Roberto Orlich, gestisce anche la liquidazione di società. Scendendo personalmente nel dettaglio delle mie mansioni mi occupo della sospensione delle normali attività di una determinata azienda, in attesa dell'estinzione definitiva della stessa. Per chi non lo sapesse, la liquidazione di una società costituisce la fase finale della stessa ed è la conseguenza del verificarsi di alcune cause di scioglimento.
La liquidazione delle società è un procedimento disciplinato dal Codice Civile e riguarda tre fasi distinte: scioglimento, liquidazione, estinzione. Inoltre, esiste la
liquidazione cosiddetta forzata o “giudiziaria”.
Durante la fase di liquidazione, la normale attività della società entra in una fase di “sospensione”, e si commutano in denaro gli elementi patrimoniali che risultano attivi. Esaminando i bilanci, verranno azzerate le passività e in seguito si dividerà quello che resta dalla procedura di liquidazione ai soci.
All’atto della messa in liquidazione viene anche individuato il liquidatore, che gestisce l’intera operazione.
L’articolo 2308 del Codice Civile menziona le cause di scioglimento delle società in nome collettivo, a cui non consegue automaticamente l’estinzione: decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, volontà unanime dei soci, mancanza della pluralità dei soci se nel termine semestrale la stessa pluralità non venga ricostituita.
Anche il contratto sociale può prevedere alcune cause di scioglimento: provvedimento dell’autorità nei casi stabiliti dalla legge e liquidazione giudiziale.
Dello scioglimento delle società in accomandita semplice se ne occupa l’articolo 2323 del Codice Civile, che per le cause pone un rinvio a quelle previste e regolate dall’articolo 2308 cc (per le società in nome collettivo). Una causa ad hoc per le società in accomandita semplice (menzionata nel comma 2 dello stesso articolo 2323 del codice civile) è la mancanza di soci accomandatari o di accomandanti, nei casi in cui il socio mancante non venga sostituito nel termine di sei mesi.